Giustizia riparativa: ascolto e cura della vittima
Per “giustizia riparativa” si intende una concezione di giustizia orientata non a dimenticare il passato e il male che è stato prodotto, ma a riconoscerli per fondarvi sopra sicurezza, responsabilità e benessere di tutte le parti coinvolte.

Eletto presidente del Sudafrica, nel 1994 Nelson Mandela affronta la transizione dal regime dell’apartheid alla democrazia, con una scelta coraggiosa quanto strategica, ispirata a principi di pace e solidarietà: l’istituzione della Commissione per la verità e la riconciliazione, nel 1995.
La commissione lavorò con il mandato di raccogliere le testimonianze di vittime e carnefici dei crimini politici commessi negli anni dell’apartheid, per realizzare un processo di pacificazione fondato sulla rinuncia alla vendetta, cioè a combattere la violenza con altra violenza.
Ricostruire le verità, consentire alle vittime di essere ascoltate, sostenerle nella narrazione della propria storia di abusi subiti e del dolore, supportarle nella riconquista della dignità violata, sollecitare i colpevoli a testimoniare: questo il lavoro svolto dalla commissione. Un esempio potente di giustizia riparativa.
Altri esempi, provenienti da culture distanti dalla nostra, possono aiutarci a definire il senso di una giustizia talora considerata nel nostro Paese come “giustizia soft”, inadatta a rispondere alla violenza, pensata soprattutto per chi ha commesso il crimine, irrispettosa di chi l’ha subito. Tutt’altro: la Restorative Justice si pone come pensiero e pratiche di accoglienza e cura delle persone, delle relazioni, delle comunità sociali: tutte in sofferenza a causa del crimine, tutte con un bisogno di riparazione del danno, di ricostruzione del senso di fiducia minato, di ricomposizione dei conflitti per risanare ferite delle persone e fratture del tessuto sociale.
Non si tratta di una giustizia che intende “rimuovere” il passato, ma utilizzarlo per l’attesa prospettiva di sicurezza, responsabilità e benessere di tutte le parti coinvolte. Non intende neanche ridurre la portata giuridica del crimine, ma lavorare su ciò che il reato contiene: persone autrici e vittime, luoghi e comunità, danni, sofferenze.

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Questo articolo è di ed è presente nel numero 268 della rivista. Consulta la pagina dedicata alla rivista per trovare gli altri articoli presenti in questo numero. Clicca qui